(massima n. 1)
Nel contratto di permuta al quale sono applicabili, in quanto compatibili, le norme della vendita (art. 1555 c.c.) ove l'acquirente non abbia gią la disponibilitą del bene, sussiste in capo al cedente l'ulteriore e specifico obbligo di consegna che costituisce un'attivitą materiale non coincidente con l'effetto traslativo della proprietą ed espressamente desumibile dalla regola dettata, per la vendita, dall'art. 1476, n. 1, c.c.