Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1960 del 29 gennaio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di permuta — al quale sono applicabili, in quanto compatibili, le norme della vendita (art. 1555 c.c.) — ove l'acquirente non abbia gią la disponibilitą del bene, sussiste in capo al cedente l'ulteriore e specifico obbligo di consegna che costituisce un'attivitą materiale non coincidente con l'effetto traslativo della proprietą ed espressamente desumibile dalla regola dettata, per la vendita, dall'art. 1476, n. 1, c.c.

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