(massima n. 1)
Il principio secondo cui, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza collegiale all'udienza immediatamente successiva a quella non tenuta nella quale la causa era originariamente fissata, non č necessario - ai sensi degli artt. 82 e 115 disp.att.c.p.c. - alcun avviso alle parti non č applicabile nell'ipotesi in cui al detto rinvio d'ufficio si unisca il mutamento della sezione (od anche soltanto della sua denominazione) assegnataria della causa, atteso che l'individuazione dell'udienza cui la causa č automaticamente rinviata puō avvenire solo con riferimento al giudice che terrā quell'udienza. Pertanto, nel caso anzidetto (equivalente a quello della sostituzione del Giudice istruttore), l'omesso avviso alle parti non comporta la nullitā del giudizio solo quando le parti stesse, non sollevando al riguardo alcuna eccezione nel prosieguo del giudizio, dimostrino, con tale comportamento, di non aver subito alcun concreto pregiudizio del loro diritto di difesa.