(massima n. 1)
Il provvedimento del giudice che dispone la riapertura del verbale di udienza, se può ricondursi al potere di direzione del procedimento, deve essere sempre esercitato nel rispetto del diritto di difesa delle parti; pertanto, l'atto con cui il giudice, in un procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, dopo avere chiuso e sottoscritto il verbale dell'udienza di discussione, dispone, su istanza della parte sopraggiunta ed in mancanza di quella precedentemente comparsa, la riapertura dello stesso, ammettendo la parte presente a rassegnare le sue difese e conclusioni, è nullo per violazione del principio del contraddittorio, nullità che si estende anche agli atti successivi ed alla stessa sentenza che di essi abbia tenuto conto. (Cassa con rinvio, Giud. pace Roma, 4 Ottobre 2001).