(massima n. 1)
Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche le prove raccolte in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito; ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità della prova nella causa in cui essa viene acquisita. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto la censura riguardante l'utilizzabilità della c.t.u., già espletata in contraddittorio tra le parti originarie del processo in un grado di giudizio conclusosi con una sentenza poi annullata, senza che fosse disposta nel prosieguo la rinnovazione della consulenza). (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/09/2018).