(massima n. 1)
In tema di contratto di collaborazione autonoma, la nullità per difetto di forma scritta non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, in seno alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., ma occorre la tempestiva proposizione della questione nel giudizio di merito, a nulla rilevando che essa sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, atteso che il corrispondente potere del giudice incontra, da un lato, il limite della necessità di un accertamento di fatto e, dall'altro, dev'essere coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c.. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 07/07/2015).