(massima n. 1)
L'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito. (Fattispecie in tema di accertamento sintetico del reddito in cui il contribuente lamentava, in sede di legittimitā, l'omesso esame da parte della CTR del reale prezzo di acquisto del credito fondiario in contestazione senza aver precisato nel ricorso per cassazione come lo avesse provato, donde la rilevata aspecificitā della critica). (Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/12/2013).