(massima n. 1)
In tema di giudizio di cassazione, integra violazione dell'art. 112 c.p.c. l'omessa pronuncia sul fatto avente effetto impeditivo, modificativo o estintivo, allegato dal convenuto in funzione di eccezione ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., mentre č suscettibile di determinare vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la pretermissione da parte del giudice del fatto secondario, allegato in funzione di contestazione dell'esistenza storica del fatto principale dedotto dall'attore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 11/09/2018).