(massima n. 1)
L'eccezione di estinzione del credito per rinunzia al diritto e, in particolare, per remissione del debito rientra nel novero di quelle che possono essere proposte soltanto dalle parti non potendo il giudice rilevarle d'ufficio. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRANI, 30/04/2015).