(massima n. 1)
In ipotesi di fusione per incorporazione ex art. 2504 bis c.c. (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 6 del 2003), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta alla sola societą incorporante cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della societą incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla societą incorporata, salva la possibilitą della controparte di notificare l'atto di impugnazione anche nei confronti di quest'ultima, nel caso in cui, nonostante l'iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/12/2009).