(massima n. 1)
Nella vendita di cose immobili, vendita a corpo e vendita a misura non differiscono nel senso che solo nella prima e non nella seconda č possibile per il compratore avere la proprietā di un'estensione maggiore di quella indicata nel contratto, ma in altre conseguenze relative all'obbligo o meno di corrispondere un supplemento e alla possibilitā di recedere dal contratto (artt. 1537, 1538 e 1539 c.c.). Tali conseguenze sono fatte discendere dal legislatore dalla presumibile volontā negoziale manifestata dai contraenti nello scegliere l'uno o l'altro tipo di vendita.