(massima n. 1)
Mentre nella vendita a misura, in cui il prezzo č determinato in base alle effettive dimensioni dell'immobile, il compratore ha diritto ad una riduzione di esso se la misura effettiva risulti inferiore a quella indicata nel contratto, nella vendita a corpo, in cui il prezzo č stabilito in relazione all'entitā globale del bene indipendentemente dalle sue dimensioni reali, non si procede a diminuzione, salvo che la misura reale sia inferiore di un ventesimo rispetto a quella precisata nel contratto. In entrambe le ipotesi, č presa in considerazione sempre e soltanto la misura concreta e reale del bene, cioč quella dell'estensione dei terreni e della superficie o cubatura dei fabbricati e non la misura della edificabilitā, che č una qualitā del suolo esulante dall'ambito del criterio quantitativo della misura cui si riferiscono le due menzionate norme, senza alcuna possibilitā di una loro applicazione estensiva ed analogica.