(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, l'errata indicazione del codice fiscale del ricorrente nella procura speciale rilasciata al difensore non ne provoca la nullitą, restando esclusa una insuperabile incertezza sull'identitą di colui che abbia conferito il mandato, comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nell'atto difensivo e nella stessa procura speciale. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/09/2016).