(massima n. 1)
Nei giudizi civili in cui č previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge č osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all'ufficio competente del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltā e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., puō intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullitā delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non č intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/02/2020).