(massima n. 1)
In tema di compravendita di immobili, la pattuizione di una vendita a corpo, con la conseguente fruibilitą dei rimedi speciali di cui all'art. 1538 c.c., non esclude l'esperibilitą della generale azione di risoluzione contrattuale, né di quella di risarcimento per colpa o dolo del contraente inadempiente, di cui all'art. 1218 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla vendita di un appartamento con prezzo determinato a corpo, aveva pronunciato la risoluzione contrattuale per colpa del venditore, in quanto la superficie dell'immobile indicata nel contratto era considerevolmente superiore a quella reale).