(massima n. 1)
L'eccezione di prescrizione č validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non č vincolato dalle allegazioni di parte. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 10/01/2014).