(massima n. 1)
Elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione č la manifestazione in modo non equivoco della volontā della parte di far valere l'estinzione, a causa del decorso del tempo, del credito o dei crediti nei suoi confronti azionati; conseguentemente, mentre rileva la precisazione della parte circa i crediti o le loro parti effettivamente investiti dall'eccezione, il riferimento al termine - quinquennale, decennale, ecc. - ha il valore di mera prospettazione di una tesi giuridica, che non vincola il giudice circa l'individuazione del tipo di prescrizione estintiva effettivamente applicabile, che č uno solo per legge in ogni situazione, escluso ogni potere dispositivo dell'interessato al riguardo.