(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria ordinaria dell'atto con cui una parte dei beni del debitore č stata costituita in un trust autodichiarato, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione dell'"eventus damni", che gli scopi del trust siano la costituzione di una garanzia per il ceto creditorio e l'assicurazione della "par condicio creditorum", perché la segregazione nel patrimonio del debitore e il vincolo impresso sui cespiti, impedendo ai creditori il diritto di espropriare direttamente i beni, determinano una lesione della garanzia patrimoniale generica. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/09/2018).