(massima n. 1)
In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del "pactum fiduciae" č sottratta alle preclusioni stabilite dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento, mentre ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non č sufficiente ad impedire l'applicabilitą delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/05/2013).