(massima n. 1)
In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformita` delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformita` agli originali, non puo` limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformita` contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformita` delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (Nella specie, la S.C. ha affermato che la CTR aveva correttamente dichiarato il regolare perfezionamento della notifica sulla base della copia della cartolina di ritorno, valutando in assenza di produzione dell'originale e di conseguente rituale disconoscimento da parte del contribuente - il quale assumeva di non aver mai ricevuto detta notifica -, valorizzando il fatto che su di uno stesso foglio erano riportati gli estremi della cartella, della raccomandata, della data di spedizione e quella di notifica, nonché della fotocopia della ricevuta di ritorno, con il segno di croce a fianco della qualifica del ricevente l'atto e la firma autografa dello stesso). (Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/02/2014).