(massima n. 1)
L'art. 2719 c.c. che esige l'espresso disconoscimento della conformitā con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche č applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformitā della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticitā di scrittura o di sottoscrizione, e, nel silenzio normativo sui modi e termini in cui deve procedersi, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.c., con la conseguenza che, anche nel corso del processo esecutivo, la copia fotostatica non autenticata (nella specie, riproduttiva della procura sottesa al mandato difensivo e dei documenti prodotti a sostegno della successione nel credito azionato) si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformitā all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se non disconosciuta in modo formale e inequivoco alla prima udienza o difesa utile del processo di esecuzione (ove giā risulti in essere una rappresentanza difensiva) ovvero attraverso la costituzione in sede di opposizione all'esecuzione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 22/02/2016).