(massima n. 1)
In tema di controversie concernenti i diritti del lavoratore che abbia realizzato una invenzione industriale, la competenza del giudice del lavoro sulla base del disposto degli artt. 409 e ss cod. proc. civ. va affermata fino all'entrata in vigore del d. lgs n. 30 del 2005 (codice della proprietą industriale), che ha esplicitamente previsto, con portata innovativa, l'attribuzione di tali controversie alle sezioni specializzate in materia di proprietą industriale e intellettuale, senza che abbia rilievo l'art. 3 del d. lgs. n. 168 del 2003, istitutivo delle predette sezioni, in forza del quale queste ultime sono state rese competenti in materia di controversie aventi ad oggetto, tra l'altro, i brevetti d'invenzione, atteso che nell'alternativa tra due giudici specializzati (quello del lavoro e quello della proprietą industriale), la competenza deve essere naturalmente assegnata al giudice che conosce della materia prevalente e che le controversie sulle invenzioni del dipendente non rientrano nella categoria delle controversie in materia di registrazione o validitą dei brevetti a norma dell'art. 16 punto 4 della Convenzione di Bruxelles del 2 settembre 1968 (cfr. Corte di giustizia CE 15 novembre 1983 n. 228), delle quali pertanto non esigono il medesimo trattamento processuale. (Regola competenza).