(massima n. 1)
Qualora il patto di riservato dominio sia opponibile al creditore del compratore, ai sensi dell'art. 1524 c.c., perché contenuto nel documento negoziale di compravendita, registrato in data anteriore al pignoramento, è onere del creditore, che sostenga la non contestualità della vendita e del patto, di fornire la relativa prova, tenendo conto che essa non può essere di per sé desunta dalla circostanza della tardività della registrazione rispetto alla conclusione del contratto.