(massima n. 1)
In tema di IVA, la società incorporante può computare in detrazione nella dichiarazione annuale l'imposta dichiarata in eccedenza dalla società incorporata con la dichiarazione presentata per l'anno precedente, considerata la possibilità di far risalire gli effetti contabili dell'operazione, anche in materia tributaria, ad una data precedente il compimento delle formalità pubblicitarie del negozio di fusione, tanto più che nel caso dell'IVA, da una parte l'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede la comunicazione al fisco (avvenuta, nella specie) di tale variazione, dall'altra la società incorporata, essendo in tal modo cessata, avrebbe avuto diritto di chiedere il rimborso del credito dell'imposta, ai sensi del precedente art. 30, secondo comma. Deve pertanto escludersi che, in mancanza di contestazione del credito, l'amministrazione finanziaria possa legittimamente disconoscerne la detraibilità - o, eventualmente, rifiutarne il rimborso - per il solo fatto di non essere state ancora adempiute le formalità prescritte dall'art. 2504 cod. civ., nel testo, applicabile "ratione temporis", vigente anteriormente alle modifiche recate dal d.lgs 15 gennaio 1991, n. 22, in quanto alcuni effetti dell'atto di fusione societaria, a valenza interna o contabile, ovvero in materia di imposte sui redditi, come quello previsto dall'art. 123, settimo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - esclusi quelli di carattere sostanziale, inquadrabili nello schema successorio -, prima dell'introduzione, disposta anch'essa dal detto d.lgs. n. 22 del 1991, dell'art. 2504-bis cod civ. (secondo comma: "la fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504"), erano ritenuti possibili ancorché la fusione, in attesa del compimento delle debite formalità pubblicitarie, peraltro di natura costitutiva, non fosse ancora divenuta pienamente efficace "erga omnes" (fattispecie di fusione, avvenuta con atto del 31 dicembre 1990, portata a conoscenza dell'ufficio finanziario il successivo 12 gennaio, anteriormente alla dichiarazione IVA per il 1990 della società incorporante, presentata il 4 marzo 1991, nella quale veniva iscritto, deducendolo contabilmente dal proprio debito fiscale, il credito IVA della società incorporata, da questa esposto nella dichiarazione IVA per l'anno 1989). (Cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Roma, 26 Gennaio 2000).