(massima n. 1)
In tema di agevolazioni tributarie e con riguardo all'esenzione decennale dalle imposte dirette prevista a favore delle imprese artigiane e industriali operanti nelle zone depresse del centro-nord dall'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, ed estesa all'ILOR dall'art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, fruisce dell'agevolazione, in base alle previsioni del citato art. 8, solo quella parte del reddito dell'impresa che sia prodotto o attraverso una iniziativa produttiva integralmente nuova, ovvero attraverso l'aggiunta di nuovi impianti produttivi ai preesistenti. Tale criterio trova applicazione anche nel caso di fusione di societą, dovendo in tale ipotesi essere valutata, ai fini dell'attribuzione del beneficio, l'operazione realizzata attraverso la fusione nei suoi termini economici: con la conseguenza che qualora una societą, la quale abbia impiantato una nuova iniziativa, conseguendo per essa l'agevolazione, incorpori altra societą, titolare di un impianto preesistente, in relazione al quale l'incorporata abbia gią fruito dell'esenzione per un decennio, e non possa pertanto pił fruirne, deve escludersi che la societą incorporante possa conseguire il beneficio dell'integrale esenzione dall'imposta, anche per la parte del reddito imputabile all'apporto dell'incorporata. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Trento, 10 Marzo 2000).