(massima n. 1)
Il reddito delle persone fisiche residenti nel Comune di Campione d'Italia, ed ivi prodotto in franchi svizzeri, va computato in lire italiane, ai sensi degli artt.9 e 132 del d.P.R. n.917 del 1986, nel testo "ratione temporis" vigente, e sulla base di un tasso di cambio stabilito dal Ministro del Tesoro per ogni franco svizzero, mentre il relativo debito d'imposta č assolto nella predetta valuta, per un ammontare esteso all'intera obbligazione tributaria; ne consegue che anche le ritenute d'acconto, che sono anticipazioni d'imposta realizzate per il tramite del sostituto, vanno sottoposte al regime di cambio previsto dalla norma citata, che, configurando un regime fiscale particolare, č di stretta interpretazione ed ha la sola finalitā di tenere indenne il contribuente dalle oscillazioni del cambio relative alla moneta nella quale il reddito č percepito. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 25/02/2005)