(massima n. 1)
In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della societą scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, rispondono, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 173, comma 12, del d.P.R. n. 917 del 1986 i quali prevalgono, per il principio di specialitą, sull'art. 2506-quater, comma 3, c.c. solidalmente ed illimitatamente tutte le societą partecipanti alla scissione, anche in forza del principio della unitarietą dell'imposta, senza che tale disciplina violi il criterio di adeguatezza e proporzionalitą, stante l'esigenza di maggiore tutela riconosciuta all'amministrazione finanziaria per l'adempimento delle obbligazioni tributarie, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 2018.