(massima n. 2)
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917 del 1986, e dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, nella parte in cui rispettivamente prevedono, in caso di scissione parziale di una società, la responsabilità solidale e illimitata della società beneficiaria per i debiti tributari riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto, e che ciascuna società beneficiaria è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto. Anche con riguardo al diritto societario, l'amministrazione finanziaria deve poter fare affidamento sul connotato di specialità dei crediti tributari, al fine di conseguire l'equilibrio di bilancio e rispettare i parametri europei del debito pubblico, per cui è proprio tale specialità che giustifica, in caso di scissione societaria, una disciplina differenziata, secondo un canone di adeguatezza e proporzionalità, affinché l'amministrazione finanziaria non subisca pregiudizio dall'operazione di scissione. Né il particolare regime della solidarietà delle obbligazioni tributarie - per cui, in caso di scissione societaria, opera il criterio generale posto dall'art. 1292 cod. civ. - costituisce una sopravvenienza imprevedibile, lesiva dell'affidamento delle società beneficiarie, poiché la scissione societaria trova origine in un atto negoziale non solo volontario, ma anche consapevole dei debiti tributari della società scissa. Neppure si determina un vulnus della capacità contributiva, la quale sussiste in capo alla società originaria debitrice e non va parametrata al patrimonio netto delle società beneficiarie, sorte unilateralmente a seguito di un'operazione negoziale alla quale l'amministrazione finanziaria è estranea. Infine, il suddetto vincolo di solidarietà piena è comunque bilanciato dall'ordinaria azione di regresso tra coobbligati ex art. 1299 cod. civ. (Precedenti citati: sentenze n. 225 del 2014, n. 281 del 2011, n. 157 del 1996 en. 89 del 1992).
I crediti tributari hanno una marcata connotazione di specialità in ragione dello stretto rapporto di derivazione dal precetto dell'art. 53, primo comma, Cost.; tali crediti vanno ad alimentare la finanza pubblica perché sia assicurato il prescritto equilibrio di bilancio tra entrate e spese, elevato a vincolo costituzionale dalla legge cost. n. 1 del 2012 e dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 [Fiscal compact].