(massima n. 1)
In tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della societą scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione, rispondono, ai sensi dell'art. 173, comma 13, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solidalmente ed illimitatamente tutte le societą partecipanti la scissione, come conferma l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla societą scissa, prevede la solidarietą illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilitą relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, gli artt. 2506 bis, comma 2 e 2506 quater, comma 3, cod. civ., prevedono limiti precisi. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Campania, 09/08/2013)