(massima n. 1)
In tema di assoggettabilitā ad imposizione fiscale di soggetti non residenti nel territorio nazionale, ai fini della sussistenza del requisito della stabile organizzazione in Italia non č necessario che quest'ultima debba essere di per sé produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile, essendo sufficiente che vi sia una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivitā. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della C.T.R. che aveva ravvisato il requisito della stabile organizzazione di una societā abitualmente operante per conto di un'impresa non residente la quale non si limitava all'acquisto di beni per conto di detta societā, ma provvedeva all'assemblaggio dei componenti importati trasformandoli in merci successivamente cedute a terzi, utilizzando un'officina dotata di risorse umane e materiali).