(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395, n. 3), c.p.c. La produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa non è consentita neppure dall'art. 25 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Tunisi il 16 maggio 1979, sia perché tale articolo riguarda solo le "autorità" e le "persone" che sono "incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure concernenti tali imposte", sia perché l'ultimo periodo dello stesso articolo - che fa riferimento alla possibilità, per dette "persone", di "servirsi di queste informazioni nel corso delle udienze pubbliche o nei giudizi" - non può certo derogare alle norme del processo civile di legittimità.