(massima n. 1)
Gli interessi conseguiti da una banca di San Marino su depositi bancari costituiti presso istituti di credito italiani configurano redditi d'impresa che, tuttavia, in difetto di una stabile organizzazione del percipiente nello Stato, mancando il requisito della territorialitā ex artt. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 20 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da tributo, nč divengono redditi di capitale; tale regime si applica a tutte le annualitā, come nella specie, dal 1984 al 1990, pur se assoggettate a discipline formalmente diverse, in quanto, relativamente ai proventi dal 1984 al 1987, la considerazione del reddito come non prodotto nel territorio č prevista dall'art. 19, comma 1, n. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973, mentre l'art. 44 esclude trattarsi di reddito di capitale e infine, l'art. 26, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 esclude la ritenuta sugli interessi corrisposti da banche italiane a banche con sede all'estero; quanto, invece, alle annualitā dal 1988 al 1990, gli artt. 20 e 45 del d.P.R. n. 917 del 1986 riproducono le citate previsioni degli artt. 19 e 44 del d.P.R. n. 597 del 1973 e l'art. 112 del d.P.R. n. 917 del 1986 fissa la non imponibilitā dei redditi prodotti nello Stato ma esenti da imposta. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 24/02/2005)