(massima n. 1)
In tema di determinazione dei redditi di impresa, rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruitą dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche ove non ricorrano irregolaritą nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa, sicchč la deducibilitą, ai sensi dell'art. 62 (ora art. 95, comma 5) del d.P.R. n. 917 del 1986, dei compensi degli amministratori di societą non implica alcun vincolo alla misura indicata nelle deliberazioni sociali o nei contratti, competendo agli uffici finanziari la verifica dell'attendibilitą economica dei predetti dati.