(massima n. 1)
In tema di redditi di impresa, la deducibilitą dei costi inerenti all'attivitą di impresa va apprezzata secondo un giudizio di tipo qualitativo, con la conseguenza non rilevano valutazioni in termini di utilitą o di vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e neppure in termini di congruitą del costo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto deducibile, in quanto inerente all'attivitą esercitata, la percentuale aggiuntiva di fatturato che la contribuente era tenuta contrattualmente a corrispondere alla societą controllante in caso di mancato raggiungimento di un certo numero annuale di acquisti, a copertura dei costi fissi sostenuti dalla fornitrice).