(massima n. 1)
In tema di IRPEG, l'assenza di contabilitą separata per l'attivitą commerciale eventualmente esercitata dagli enti non commerciali, prevista dall'art. 109, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 ("ratione temporis" vigente, ora art. 144), nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 460 del 1997, non comporta l'indeducibilitą dei costi promiscui, rimanendo ferma la loro deducibilitą secondo un criterio di ripartizione proporzionale, cioč in ragione del rapporto tra i ricavi che concorrono a formare il reddito d'impresa e la somma di tutti i ricavi ed i proventi conseguiti, sempre che il contribuente dimostri la natura effettiva di tali costi, in applicazione dei principi regolativi dell'onere della prova.