(massima n. 1)
In tema di contenzioso tributario, qualora l'estinzione della societą di capitali, all'esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l'impugnazione della sentenza resa nei riguardi della societą deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilitą, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla societą estinta in quanto il limite di responsabilitą degli stessi di cui all'art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al pił, sull'interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non č di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della societą estinta, si sono trasferiti ai soci.