(massima n. 1)
In tema di accertamento del reddito di impresa, la presunzione, di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, di omessa fatturazione di ricavi conseguiti dalla societą contribuente, correlata agli accertati prelevamenti operati su conti correnti bancari, ritenuti uscite di cassa, deve ritenersi superata qualora detta movimentazione finanziaria sia stata regolarmente contabilizzata e la societą, come suo onere, fornisca giustificazioni in ordine al transito ed al conteggio in contabilitą dei dati in questione, quali componenti positive del reddito di impresa, non essendo, invece,la societą medesima tenuta anche a dimostrare l'inerenza della movimentazione all'attivitą di impresa, prevista dall'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 con riguardo alle componenti negative.