(massima n. 1)
In tema di determinazione del reddito d'impresa, a norma dell'art. 106 (gią 71), comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sempre che l'ammontare complessivo di dette svalutazioni e degli accantonamenti non abbia raggiunto la soglia del 5 per cento, da calcolarsi, per espresso disposto normativo, sul valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio, atteso che il raggiungimento di tale limite impedisce il sorgere e, quindi, la spettanza del diritto alla deduzione. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Perugia, 02/07/2007).