(massima n. 1)
In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ai fini della determinazione della "maggiorazione di conguaglio" (istituto introdotto dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, di conversione, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 1983, n. 512, e poi trasfuso nell'art. 105 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), il calcolo del reddito imponibile deve essere effettuato senza tener conto di poste assoggettate a tassazione negli esercizi antecedenti al 1983, poiché il sistema in questione decorre dalla data di entrata in vigore della legge che lo prevede, ed č quindi insensibile a fatti economici verificatisi negli esercizi precedenti, anche se divenuti valutabili nel periodo di vigenza dell'istituto; inoltre, il computo delle poste indicate non si conformerebbe al principio del divieto di doppia imposizione, ma realizzerebbe una indebita ripetizione di imposte legittimamente versate negli esercizi di competenza. (revoca e rigetta nel merito, Corte Cass., 01/04/2009).