(massima n. 1)
In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale disciplina la deducibilitą fiscale degli accantonamenti per le indennitą di fine rapporto, trova applicazione anche all'indennitą suppletiva di clientela spettante agli agenti, dovendo quest'ultima ritenersi compresa tra le "indennitą per la cessazione di rapporti di agenzia", cui fa riferimento l'art. 16, primo comma, lettera d), del medesimo d.P.R., richiamato dal terzo comma dell'art. 70 cit.: detta locuzione va infatti riferita a tutta la materia regolata dall'art. 1751 cod. civ., il quale contiene ormai l'intera disciplina dell'indennitą di fine rapporto dell'agente di commercio, essendo venuta meno, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303, di esecuzione della direttiva 86/653/CEE, ogni distinzione fra "indennitą di scioglimento del contratto" (obbligatoria perché di origine codicistica) ed "indennitą suppletiva di clientela" (derivante dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni), e non potendosi escludere la deducibilitą dei relativi accantonamenti in virtł del carattere aleatorio dell'indennitą in parola. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Piemonte, 20/02/2003).