(massima n. 1)
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 per i soggetti titolari del reddito d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ai sensi degli artt. 103 e 104 (gią 67 e 68) del d.P.R. n. 917 del 1986, e di natura strumentale rispetto all'esercizio dell'impresa, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dagli art. 109 e 164 (gią 75 e 121 bis) del d.P.R. n. 917 del 1986. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto il credito d'imposta per l'acquisto di targhe ed insegne, da considerare beni strumentali, inerenti e fiscalmente ammortizzabili, atteso che le spese di pubblicitą perseguono lo scopo d'incrementare la produttivitą aziendale e possono determinare utilitą che si propagano nei successivi esercizi). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Sardegna, Sez. dist. Sassari, 14/11/2011).