(massima n. 1)
In materia d'IVA, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972, l'utilizzatore ha diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile d'importo superiore ad euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtł di contratto di leasing, in quanto tale operazione deve essere equiparata, per detto utilizzatore, all'acquisto di un "bene d'investimento" anche prima dell'esercizio del diritto di riscatto, conformemente all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nelle sentenza del 2 luglio 2015 in C-209/2014 e del 16 febbraio 2012 in C-118/2011. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 29/04/2008).