(massima n. 1)
Il diritto alla differenza di prezzo, previsto dall'art. 1516, secondo comma, c.c. in favore dell'acquirente per la compera in danno, non attiene ad un mero rimborso di spese, così da costituire un titolo distinto dal risarcimento del maggior danno riconosciuto all'acquirente stesso da detta disposizione, ma ha anche esso (al pari dell'analoga diritto spettante al venditore, in base all'ultimo comma del precedente art. 1515, per la vendita in danno) contenuto risarcitorio, correlato alla perdita della maggior somma impiegata per procurarsi la cosa oggetto del contratto ineseguito. Consegue che il giudice non può liquidare tale differenza di prezzo e rinviare a separato giudizio la liquidazione del maggior danno, non essendo consentito scindere il giudizio sul quantum, di modo che la determinazione della quantità della prestazione risarcitoria dovuta abbia luogo per una parte in un processo e per l'altra in un secondo distinto processo.