(massima n. 1)
Il contratto di "sale and lease back" si configura come una operazione negoziale complessa - consistente nell'alienazione, da parte di un imprenditore, di un bene strumentale, la cui disponibilità viene tuttavia mantenuta in forza di un connesso rapporto di "leasing" -, che non può ritenersi necessariamente preordinata alla finalità di finanziamento con fraudolenta elusione del divieto di patto commissorio posto dall'art. 2744 cod. civ., salvo che lo scopo di garanzia non assurga, in concreto, a causa del contratto, qualora risulti da dati sintomatici e obiettivi che la vendita, nel quadro del rapporto volto a fornire liquidità all'impresa alienante, sia stata utilizzata per rafforzare la posizione del creditore-finanziatore, abusando della debolezza del debitore. Ove tali condizioni ricorrano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi ne consegue, anche in caso di "lease-back", come nell'ipotesi di "leasing", la deducibilità dei relativi canoni da parte dell'utilizzatore. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Trieste, 17 Marzo 1999).