(massima n. 1)
In tema di imposta sui redditi di impresa, ai sensi dell'art. 66, comma 3 (ora art. 101, comma 5), del d.P.R. n. 917 del 1986, ai fini della deducibilitą delle perdite su crediti non correlate all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, il contribuente deve dimostrare gli elementi "certi e precisi" che danno luogo a dette perdite, che devono ritenersi esistenti quando il debitore non paghi volontariamente e i crediti non possano essere soddisfatti coattivamente.