(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi di impresa, l'art. 66, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 va interpretato nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione delle perdite sui crediti deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che questi non possono pił essere soddisfatti, materializzandosi in tale momento gli elementi "certi e precisi" della loro irrecuperabilitą. Diversamente, infatti, si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta pił vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile e oggettivo per determinare il reddito d'impresa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva rilevato l'indebita deduzione delle perdite su crediti vantati dalla societą contribuente nei confronti di debitori dichiarati falliti negli anni compresi tra il 1982 e il 1992, che erano state ripartite, a decorrere dal 1994, in pił esercizi sulla base di un piano di ammortamento quinquennale).