(massima n. 1)
L'autotutela concessa dall'art. 1516 c.c. al compratore che non ottiene la consegna della merce — acquisto senza ritardo delle cose, a spese del venditore, a mezzo di persona autorizzata, ovvero di ufficiale giudiziario o di commissario nominato dal pretore — è lasciata alla libera scelta della parte adempiente per la quale costituisce, quindi, una facoltà e non un obbligo, con la conseguente possibilità per la parte stessa di agire in via ordinaria per il risarcimento del danno la cui entità — da provarsi dal creditore secondo le consuete regole — va determinata dal giudice secondo gli ordinari criteri posti dall'art. 1223 c.c., senza che possa trovare applicazione la regola stabilita dall'art. 1518 c.c. — secondo cui il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggiore danno — ove si tratti di cose non previste in tale norma di carattere eccezionale.