(massima n. 1)
La disciplina fiscale della perdita su crediti, di cui all'art. 101, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, stabilisce che l'inesigibilitā del credito deve risultare da "elementi certi e precisi", sicché, ove la perdita derivi da rinuncia al credito, occorre che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da un'effettiva irrecuperabilitā del credito, rientrando diversamente negli atti di liberalitā indeducibili a fini fiscali. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata, che, a fronte dell'effettiva e certa insolvibilitā della societā debitrice, non aveva ritenuto adeguata la rinuncia integrale ad un credito attesa l'avvenuta solo parziale rinuncia rispetto ad altro credito operata da una societā controllata dalla creditrice, senza, tuttavia, considerare le caratteristiche oggettive dei due crediti). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 12/02/2009).