(massima n. 1)
In tema d'imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, la somma dovuta dal datore di lavoro al lavoratore a seguito di una controversia, conclusasi con verbale di conciliazione dinanzi al giudice del lavoro, va dedotta dal reddito imponibile dell'anno d'imposta in cui il giudice ha conferito al predetto verbale valore esecutivo, rendendolo cosģ non pił modificabile ed attribuendo agli eventuali oneri che ne derivino per una delle parti il carattere della certezza, che č una delle condizioni della deducibilitą fiscale. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Lazio, 18/12/2008).