(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, il contribuente che intenda contestare il disconoscimento di una perdita su crediti da parte dell'ufficio ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del suo preteso diritto alla deducibilitą della perdita ai sensi dell'art. 66, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dunque di fornire gli elementi "certi e precisi" richiesti dalla norma per dimostrare che la perdita si era verificata effettivamente: elementi che, d'altro canto, il giudice ha il potere-dovere di valutare, quanto alla loro idoneitą a rappresentare una perdita credibile, indipendentemente dalle motivazioni addotte dall'ufficio in sede di accertamento o in sede di giudizio. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che, nel caso di specie, il giudice di appello fosse incorso in ultrapetizione per aver negato che gli elementi documentali offerti dal ricorrente fossero idonei a dimostrare l'asserita perdita, in base a considerazioni - quali la mancanza di data certa e la inopponibilitą al fisco - non prospettate dall'ufficio). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 4 Maggio 1998).