(massima n. 1)
Ai fini della deducibilitā delle erogazioni liberali in favore di una persona giuridica ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, č necessario che la somma sia effettivamente destinata al perseguimento di attivitā liberali o solidaristiche, spettando al contribuente la prova del concreto assolvimento di tale finalitā.